Separazione e divorzio consensuale

Ultima modifica 8 agosto 2023

Una recente disciplina normativa (Legge 10 novembre 2014, n. 162, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, pubblicata in G.U. n. 261 del 10/11/2014, Supp. Ordinario n. 84) consente ai coniugi – di comune accordo – di potersi separare, divorziare o modificare le condizioni di separazione e di divorzio ricorrendo, anziché al Tribunale, agli Avvocati (art. 6) oppure all’Ufficiale di Stato Civile (art. 12).

Separazione o divorzio con assistenza degli Avvocati

Che cosa fornisce

La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Quando vi si può ricorrere

La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente. Occorre però distinguere i due casi:

  1. in assenza di  figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti successivi.
  2. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti,  l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l’accordo non risponde all’interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5 della legge 162/2014.

Attenzione:
All’avvocato che vìola l’obbligo di cui sopra, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Separazione o divorzio consensuale in Comune

Area di appartenenza: SETTORE 1 - Affari Generali - Sviluppo del territorio - Gestione Documentale - Transizione Digitale
Servizio: Servizi demografici, stato civile ed elettorale
Ufficio: Stato civile-leva militare

Che cosa fornisce

Dal 11 dicembre 2014, con l’entrata in vigore dell’art. 12 della legge 10 novembre 2014, n. 162, i coniugi hanno la possibilità di rivolgersi direttamente all’ufficiale dello stato civile per presentare:

  • l’accordo di separazione consensuale
  • la richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio)
  • la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Ambedue i coniugi devono essere obbligatoriamente presenti
L’assistenza di un avvocato è facoltativa
L’accordo raggiunto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

A chi è rivolto

Coniugi che intendano separarsi consensualmente o richiedano congiuntamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • almeno uno dei 2 coniugi deve essere residente nel Comune di S. Margherita Ligure oppure S. Margherita Ligure deve essere il comune dove l’atto di matrimonio è iscritto o trascritto
  • assenza di figli minori comuni dei coniugi richiedenti
  • assenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave (ex art. 3, comma 3, Legge n. 104/92), ovvero economicamente non autosufficienti, comuni dei coniugi richiedenti
  • l‘accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi di diritti reali
  • in caso di accordo di divorzio, devono essere trascorsi almeno tre anni di separazione legale, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Dal 26 maggio 2015, data di entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015, n. 55, i tempi di attesa si restringono a: 12 mesi nel caso di separazione personale, 6 mesi nel caso di separazione consensuale.

Nota bene:
L’accordo può contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale (c.d. assegno di mantenimento), sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (c.d. assegno divorzile). Le parti possono, inoltre, richiedere, sempre congiuntamente, la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio già stabilite e in particolare possono chiedere l’attribuzione di un assegno periodico (di separazione o di divorzio) o la sua revoca o ancora la sua revisione quantitativa. L’ufficiale dello stato civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel merito della somma consensualmente decisa nè della congruità della stessa.
Non costituisce oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell’assegno periodico di divorzio (c.d. liquidazione una tantum)

Come si accede

E’ necessario prendere appuntamento presso l’ufficio di Stato Civile, Piazza Mazzini 46 piano terra prima porta a sinistra
Telefono: 0185 205468 e 0185 205417 Fax: 0185 205496
E-mail: statocivile@comunesml.it
PEC: protocollo@pec.comunesml.it

Orario apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdi ore 9:00-12:00

Documenti da presentare

Entrambi i coniugi dovranno rendere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relative a

  • assenza di figli minori, figli maggiorenni non autosufficienti o incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
  • luogo e data del matrimonio con relativo numero di atto, parte e serie dell’iscrizione o trascrizione, solo se il matrimonio non è stato celebrato in Santa Margherita Ligure.

In caso di divorzio o di modificazione delle condizioni di separazione e divorzio, i coniugi dovranno consegnare rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione giudiziale o del verbale di separazione consensuale con relativo provvedimento di omologazione del tribunale, ovvero una copia autentica della sentenza di divorzio. In questo caso non è possibile ricorrere all’autocertificazione

Costi

Si deve versare un diritto fisso di euro 16,00 al momento della dichiarazione.

Leggi e regolamenti

Legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 12
Delibera della Giunta Comunale n. 11 del 21/01/2015
Legge 6 maggio 2015, n. 55

Tempi standard

Entrambi i coniugi devono presentarsi, su appuntamento, davanti all’ufficiale di stato civile per sottoscrivere l’accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di divorzio o separazione. Nel momento in cui viene fissato l’appuntamento verranno richieste le generalità dei coniugi, data e luogo del matrimonio e generalità dei figli maggiorenni.
In occasione di questo primo appuntamento, l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate, ovvero che intendono modificare le condizioni di separazione o di divorzio.  L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.
Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiarazioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo e la successiva iscrizione nei registri di stato civile.
La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo.