Residenza in tempo reale

Ultima modifica 21 settembre 2022

Con la circolare n. 9/2012 del 27.04.2012 il Ministero dell’interno ha fornito importanti chiarimenti sulle novità in materia d’ iscrizioni anagrafiche e cambi di residenza introdotte dal Decreto legge n. 5/2012 convertito dalla Legge n. 35/2012 (cosidetto Decreto su semplificazione e sviluppo). 
Duplice l’obiettivo, quello di consentire l’effettuazione del cambio di residenza con modalita’ telematica e di produrre immediatamente, al momento della dichiarazione, gli effetti giuridici del cambio di residenza in modo da evitare i gravi disagi e gli inconvenienti determinati dalla lunghezza degli attuali tempi di attesa. 
In Italia i cambi di residenza tra Comuni diversi sono circa 1.500.000 all’anno.
Di conseguenza dal 9 MAGGIO 2012  i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche (di residenza e di cambio di abitazione) attraverso:

  • sportello comunale (Ufficio Anagrafe)
  • per raccomandata
  • per fax
  • per via telematica.

Quest’ ultima possibilità è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  1. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  2. che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso della Carta d’identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
  4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d’identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

L’Ufficio Anagrafe provvederà all’iscrizione entro 2 giorni dalla presentazione della richiesta, nonchè ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione stessa entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata. Trascorsi i 45 giorni senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l’iscrizione si intende confermata. 
Si applica anche alle residenze l’istituto del silenzio-assenso di cui all’articolo 20 della Legge 241/90.
Nel caso di cittadini stranieri la verifica della regolarità del soggiorno precede l’iscrizione anagrafica.
Tale normativa prevede anche che per quanto riguarda gli accertamenti delle dichiarazioni e le conseguenze degli esiti negativi sono previste sanzioni civili e penali per le dichiarazioni mendaci.
In particolare nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, nel seguito riportati, i quali dispongono rispettivamente:

  •  la decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione
  • il rilievo penale della dichiarazione mendace
  • segnalazione all’ autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 75 – Decadenza dai benefici
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 – Norme penali

  1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
  2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
  3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Info utili e contatti

Ministero dell’Interno – Servizi demografici