Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari
Ultima modifica 8 agosto 2023
Che cosa fornisce
L’Ufficio del giudice popolare è obbligatorio, di conseguenza vengono proposti d’ufficio agli organi giudiziari competenti tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti, anche se non hanno presentato istanza di inclusione negli Albi.
I Giudici popolari delle Corti di Assise di Appello, durante il tempo della sessione in cui prestano servizio effettivo, sono parificati rispettivamente ai giudici di sesto grado e ai consiglieri di Corte di Appello nell’ordine di precedenze nelle funzioni e cerimonie pubbliche.
A chi è rivolto
Ai cittadini italiani residenti nel Comune di Santa Margherita Ligure che posseggono i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media superiore di secondo grado di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
- i Magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi ordine di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio;
- i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
La richiesta può essere presentata:
- di persona all’Ufficio Protocollo
Piazza G. Mazzini 46, piano terra seconda porta a destra dal lunedi al sabato ore 8.30 -12.00 / mercoledi ore 15.00 – 17.00 - per Raccomandata A/R da spedire al seguente indirizzo:
Comune di S. Margherita Ligure - Servizio Elettorale
Piazza G. Mazzini 46 - 16038 S. Margherita Ligure - per fax al n. 0185 280982
- per posta elettronica email: protocollo@comunesml.it
(allegare copia della richiesta sottoscritta con firma autografa e copia di un documento di identità oppure la richiesta sottoscritta con firma digitale) - PEC: protocollo@pec.comunesml.it
(inviare tramite la propria PEC la richiesta sottoscritta)
Documenti da presentare
L’iscrizione avviene d’ufficio o su richiesta, compilando l’apposita domanda, previa verifica dei requisiti previsti.
Costi
Non sono previsti costi per i cittadini
Leggi e regolamenti
Legge 10 aprile 1951 n. 287, Legge 5 maggio 1952 n. 405, Legge 27 dicembre 1956 n. 1441
Validità
L’aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari ha cadenza biennale; la revisione avviene negli anni dispari.