Diritto di voto per i degenti in luoghi di cura

Ultima modifica 8 agosto 2023

Che cosa fornisce 

L’ordinamento giuridico italiano prevede alcune agevolazioni per consentire l’esercizio del diritto di voto da parte di soggetti affetti da vari gradi di infermità o disabilità.
Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune ove ha sede il nosocomio per le elezioni comunali, di altro Comune della Provincia per le elezioni provinciali, di altro Comune della Regione per le elezioni regionali, o di altro Comune del territorio nazionale per le elezioni politiche, europee e per le consultazioni referendarie nazionali. 

A chi è rivolto 

Degenti in ospedali e case di cura, regolarmente iscritti nelle liste elettorali. 

Documenti da presentare 

E’ necessario presentare al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario del predetto luogo di cura comprovante il ricovero. Al momento della votazione, il degente deve essere in possesso della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. 

Costi

Nessun costo 

Leggi e regolamenti 

art. 51 del DPR n. 361 del 30/03/1957 e art. 42 del DPR n. 570 del 16/05/1960 

Tempi standard 

La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.