Descrizione
Regione Liguria ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi dalle ore 00.01 di sabato 27 luglio sino alla cessazione dello stesso, che verrà disposta con provvedimento dirigenziale.
In ragione dell'atto è vietato, su tutto il territorio regionale, l'abbruciamento di residui agricoli e forestali; in tutti i boschi, nei terreni incolti interessati dai processi di forestazione naturale o artificiale, nei pascoli arborati, nei castagneti da frutto, nei filari di piante, vivai, giardini e parchi urbani che si trovino nelle vicinanze di boschi nonché in ogni parte del territorio nella quale possa esservi pericolo di incendio boschivo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 353/2000 è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, inceneritori o motori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio.
La violazione dei divieti di cui all'art.42 della L.R. 4/1999 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 11 dell'art. 52 della L.R. 4/1999 e degli articoli 10 e 11 della L.R. 353/2000.
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Ultimo aggiornamento: 7 agosto 2024, 17:43