Voto assistito
Ultima modifica 8 agosto 2023
Che cosa fornisce
L’elettore affetto da gravi infermità, che gli impediscano di esercitare autonomamente il diritto di voto, può essere seguito in cabina da un accompagnatore di fiducia. Tale accompagnatore deve possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritto nelle liste elettorali di un qualunque Comune della Repubblica;
- può esercitare tale funzione una volta sola;
- deve avere con sé un documento di riconoscimento e la tessera elettorale, su cui il Presidente del seggio presso il quale egli ha assolto tale compito appone l’annotazione di “accompagnatore”.
Per agevolare le persone che hanno un handicap permanente ed evitare che debbano dimostrare l’invalidità ad ogni votazione, è possibile richiedere che sulla tessera elettorale venga previamente apposto il timbro AVD, che attesta la necessità di assistenza al voto per tutte le future chiamate alle urne.
A chi è rivolto
Sono considerati elettori affetti da grave infermità i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da gravi impedimenti agli arti superiori che non consentono di esprimere autonomamente il voto.
Documenti da presentare
Per richiedere che sulla tessera elettorale venga annotata in modo permanente la necessità di essere accompagnati, è necessario presentare:
- una richiesta su un modello predisposto dall’Ufficio Elettorale;
- la tessera elettorale dell’interessato;
- la documentazione sanitaria che attesta che l’elettore è impossibilitato a votare in modo autonomo.
Se non si è in possesso dell’apposito timbro sulla tessera elettorale, al momento della votazione l’elettore dovrà presentare certificazione medica, rilasciata dall’Azienda Sanitaria Locale, la quale attesti che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore, oppure, per i ciechi, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07. In mancanza di certificazione, il Presidente di seggio ha facoltà di appurare se l’impedimento effettivamente comporti la necessità dell’accompagnamento.
Costi
Non è previsto alcun costo
Leggi e regolamenti
Art. 29, comma 3, della L. n. 104 del 5/2/1992, L. n. 17 del 5/2/2003